giovedì 30 marzo 2017

L' ESPOSIZIONE DEI DIPENDENTI AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI.


Il Rischio Chimico

Tra le molteplicità dei rischi presente nelle varie realtà aziendali troviamo l' esposizione ad agenti chimici, o miscele, pericolose. Grazie al regolamente CPL abbiamo avuto un incremento qualitativo nella convivenza con le sostanze pericolose, sia nella sfera del commercio, con l'obbligo di etichetta e di esposizione delle informazioni del prodotto, sia nella sfera lavorativa, dove i dipendenti vengono protetti da una corretta formazione e informazione e dalla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Dunque la normativa ha avuto un impatto universale sulla vita dei cittadini Europei, tanto da essere usata in vari paesi del mondo per facilitare il riconoscimento e il trasporto delle suddette merci.

Sono due i tipi di esposizione che il tecnico prende in considerazione in sede di Valutazione del rischio chimico: L' Esposizione Cutanea e quella Inalatoria.


E' noto difatti che alcune miscele e alcune sostanze potrebbero costituire un pericolo per un tipo di esposizione e non per un' altra. La normativa europea, oltre ad aver reso più chiara la composizione e i pericoli derivanti dalle sostanze, ha facilitato il compito dei tecnici rendendo obbligatoria la scheda tecnica dei prodotti che le aziende produttrici allegano in sede di acquisto.

Nella scheda tecnica sono presenti i segnali di pericolo secondo la normativa vigente e  vengono anche indicate la fasi R e le fasi H che descrivono i pericoli che questi prodotti possono comportare.

E' tuttavia molto importante sottolineare come le sostanze costituiscano parte dell' esame che il tecnico deve condurre nell' ambiente aziendale affinché il grado di esposizione sia più chiaro.
Il calcolo degli algoritmi utilizzati per l'esplicazione del metodo di valutazione del rischio, metodo tra l'altro utilizzato, sempre in sede esplicativa sui vari siti degli organi ispettivi, tiene conto di diversi altri fattori, tra i quali il sistema di aspirazione di eventuali polveri e vapori, la distanza effettiva tra l'addetto e la sostanza e la durata dell'utilizzo da parte degli operatori.

Dunque salta all'occhio che l'esame in sede di pre-valutazione del rischio chimico non è uno studio sulle sostanze chimiche nelle fasi lavorative ma uno studio completo di come e per quanto tempo vengano utilizzate queste sostanze e quali danni potrebbero portare ai lavoratori.

Occorre fare attenzione nel calcolo dell' algoritmo, infatti le valutazioni del tecnico potrebbero riportare errori umani. Per questo è importante essere il più coerenti possibile con la realtà aziendale.

Il datore di lavoro può abbassare il livello di rischio con la formazione e informazione dei lavoratori, quindi spiegare quali sono i rischi causati dall'utilizzo di queste sostanze e quali sono le possibili iniziative e comportamenti consoni che gli operatori devono adottare durante le fasi lavorative.
La consegna dei dispositivi di protezione individuale, come per esempio maschere e guanti, costituisce un' altra delle iniziative adottabili dal datore di lavoro, insieme alla sorveglianza sanitaria.

IL documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e miscele pericolose deve essere aggiornato per ogni variazione significativa nelle fasi lavorative e per nuove assunzioni o licenziamenti. Occorre, infine, prestare attenzione agli operatori che potrebbero essere più a rischio degli altri, per motivi di salute o personali.

SE HAI BISOGNO DI AIUTO PER REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E MISCELE PERICOLOSE PUOI FARLO QUI

martedì 28 marzo 2017

LE SCADENZE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


Come Già sappiamo la complessità del sistema di sicurezza e salute aziendale è lo specchio, anche, delle varie scadenze che i datori di lavoro, e con essi i tecnici consultati,  devono rispettare al fine di risultare in regola con le prescrizioni date dalla legislazioni.
In questo Gran Casotto il DDL (Datore Di Lavoro) deve barcamenarsi tra la valutazione dei vari rischi presenti nella propria attività, la nomina del medico e delle varie figure preposte all'interno dell'azienda, la formazione dei dipendenti e delle suddette figure e deve anche stare attento a produrre la documentazione corretta riguardante lo stato dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa.

Risulta prima di tutto importante sapere che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto non oltre i 90 giorni dall' inizio dell'attività aziendale e deve essere aggiornato ogni qualvolta ci sia una modifica nel contenuto riportato nello stesso DVR.
Vale a dire, Ogni volta che si presenta una modifica nell' elenco dei dipendenti, nelle attrezzature di lavoro, nelle fasi lavorative, nello stato dei luoghi o nella ragione sociale dell' impresa il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il Documento.
Questo aggiornamento deve avvenire entro 30 giorni dal cambio in oggetto di aggiornamento.

Il Piano di emergenza, parte integrante della pianificazione delle azioni da svolgere in caso di infortunio o emergenza, è soggetto all'aggiornamento nel caso ci siano modifiche nel contenuto, come nel caso del DVR.

Per quanto riguarda le figure preposte individuate dal datore di lavoro, durante la pianificazione del sistema di salute e sicurezza dei lavoratori, e la loro formazione possiamo riassumere così il contenuto della normativa:

Il ruolo dell' RLS è fondamentale nella gerarchia aziendale, conferisce una fonte di consultazione per il datore di lavoro, che altrimenti non avrebbe il punto di vista dei lavoratori. Funge da portavoce dei dipendenti che possono così esprimere le proprie preoccupazioni relative ai rischi e ai pericoli a cui sono esposti durante l'attività lavorativa. L'aggiornamento dell' RLS è d'obbligo ed ha scadenza annuale. Nelle Azienda fino a 15 dipendenti il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà seguire un corso di aggiornamento di 4 ore, nel caso di situazioni aziendali fino a 80 dipendenti l' RLS deve sostenere un aggiornamento di 8 ore.

L' addetto alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze è la figura preposta per tutte le azioni da adottare nel caso di emergenza o incendio. La Loro formazione è classificata secondo il rischio incendio presente nei locali aziendali e l'aggiornamento di tale formazione ha una scadenza triennale. Il ruolo dell' Addetto Antincendio, come quello dell' Addetto al primo soccorso, non può essere rifiutato dal dipendente che viene nominato dal datore di lavoro. Infatti Il rappresentante legale dell'azienda potrebbe anche licenziare il suddetto dipendente con la rinuncia al ruolo come buona motivazione.

L'addetto al primo soccorso aziendale ricopre un ruolo simile all' Addetto antincendio, esso infatti interviene nei casi in cui vi è un infortunio oppure un malore improvviso. Le azioni dell' Addetto del Primo Soccorso, però, si riducono ai momenti precedenti all'arrivo dei soccorsi. Quindi l' attività dei soccorsi non può essere sostituita in nessun caso.
La formazione degli addetti al Primo soccorso aziendale è basata sulla classificazione dei gruppi. La legislazione ha distinto in tre gruppi la formazione per il primo soccorso:

Il gruppo A

Al Gruppo A appartengono le Aziende riportate nell' Art. 2 del D.Lgs. 334/99, cioè realtà aziendali in cui le sostanze chimiche utilizzate rappresentano un reale pericolo. Al suddetto gruppo appartengono anche  le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Il gruppo A sostiene un Corso di formazione di 16 ore complessive, L'aggiornamento consiste in 6 ore di formazione a scadenza triennale.

Il Gruppo B e C

Il gruppo B invece è formato da Aziende o Unità produttive che non rientrano nel Gruppo A e con 3 - 5  lavoratori. Fanno parte del Gruppo B anche le aziende con un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, nel caso queste abbiano fino a 5 dipendenti.

Nel Gruppo C rientrano le Aziende, con meno di 3 dipendenti, che non rientrano nel gruppo A.

Il Gruppo B e C sostiene una formazione di 14 Ore e necessità per legge di un aggiornamento di 4 Ore a scadenza triennale.

L' R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) invece si occupa di coordinare il servizio di prevenzione e protezione, come lo stesso nome ci suggerisce.
E' una delle figure più importanti nel sistema di sicurezza e salute aziendale, oltre ad essere la figura più vicina e scelta dal datore di lavoro.
Il Rappresentante legale aziendale deve obbligatoriamente dare ascolto alla consulenza del responsabile e deve tenere conto delle considerazioni avanzate dall' Addetto.
L' R.S.P.P., quando non coincide con la figura del datore di lavoro, ha un ruolo di corresponsabilità, pur non avendo autonomia decisionale o di spesa.

Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa solo nei seguenti casi:
  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 - Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

NB: Il datore di lavoro può ricoprire le cariche di addetto Antincendio e Primo soccorso, a patto che esso frequenti il suddetto corso di formazione per la suddetta carica. 

La formazione dell' R.S.P.P. dipende dal codice ATECO aziendale, il codice definisce, a seconda delle tipologie di attività svolte in azienda, qual è il livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti.
Così come appena spiegato possiamo trovarci in aziende che svolgono attività in ufficio, e quindi non esposta a particolari rischi, e altre aziende che svolgono attività edili e quindi esposta a rischi e pericoli.

Link Al sito Istat che riporta tutte le classi ATECO, con una parte descrittiva delle attività aziendali. 

I lavoratori invece, dal 2009, necessitano della formazione generale e specifica sui rischi a cui sono esposti. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, infatti, definiscono l'importanza della formazione e dell' informazione che il datore di lavoro eroga obbligatoriamente ai dipendenti.
Il corso ha una scadenza quinquennale e le classi di rischio, come nel caso dell' R.S.P.P, sono esplicate dai codici ATECO dell' attività dei dipendenti.

Il Preposto Invece funge da Organo di controllo alle direttive del datore di lavoro, informa i lavoratori dei rischi a cui sono esposti, controlla il corretto utilizzo dei D.P.I. e svolge dei controlli sulle fasi lavorative per verificare se esse vengono svolte correttamente. Il Preposto dunque non ha il compito di predisporre le azioni per la prevenzione e la protezione dei lavoratori, esso piuttosto di occupa di controllare e vigilare affinché il lavoro venga svolto secondo le iniziative predisposte dal datore di lavoro.

La formazione del preposto invece è costituita dalla formazione per i lavoratori integrata con una parte specifica, ha una cadenza quinquennale e può essere svolta parzialmente tramite FAD.








lunedì 13 marzo 2017

COME DIVENTARE FORMATORE PER LA SICUREZZA (ai sensi del 06 Marzo 2013)

I REQUISITI PER I FORMATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013)

La normativa riguardante il sistema di salute e sicurezza dei lavoratori in Italia è molto complessa, dagli albori della storia legislativa il paese ha cercato di impedire lo sfruttamento del lavoro e di promuovere situazioni occupazionali ottimali, allineandosi con la legislazione degli altri paesi comunitari senza però ignorare la situazione reale del paese che tutt'oggi soffre delle gravi morti per malattie causate dal lavoro e quelle sui luoghi di lavoro.

Sicuramente la parte più efficace del sistema di salute e sicurezza dei lavoratori consiste nel rendere consapevoli i dipendenti dei rischi che corrono sul posto di lavoro e di quali sono le regole e le buone abitudini per svolgere la propria attività evitando tali rischi.

Infatti il decreto legislativo 81/08, il testo unico relativo al sistema di SSL, negli Articoli 36 e 37 descrive e obbliga il datore di lavoro a formare e informare i propri dipendenti relativamente ai rischi e alle iniziative che il datore di lavoro stesso prenderà a fronte della valutazione dei rischi, nel caso in cui questo sia necessario, e non solo, il decreto infatti obbliga il datore di lavoro a individuare delle figure preposte, come nel caso dell' addetto alle emergenze e al primo soccorso, e deve formarli ai sensi della normativa vigente.

In questo quadro normativo, Grazie al decreto interministeriale del 03 Marzo 2013, abbiamo potuto osservare, formalmente e ufficialmente, quali sono i prerequisiti per diventare formatore sulla sicurezza.

Il decreto ci presenta sei ipotesi diverse tra cui dover scegliere, tenendo conto anche del tipo di titolo di studio ed esperienza lavorativa che il soggetto possiede. Il prerequisito comune a tutte e sei le ipotesi è il possesso del diploma di scuola superiore, in ogni caso.

CRITERIO #1

La Laurea (triennale, specialistica, magistrale) o anche corsi post laurea (Master, dottorati di ricerca)
In Materie coerenti con quelle della docenza, cioè la sicurezza e la salute sul lavoro, unita a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #2

Attestato di frequenta, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione della durata di 64 ore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi citati a cui il soggetto deve partecipare devono essere organizzati dai soggetti preposti nel Decreto legislativo 81/08.

Unitamente alle 64 Ore di corso il soggetto deve aver racimolato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa coerente con la materia della docenza.

Inoltre il soggetto può scegliere una delle seguenti alternative obbligatorie al conseguimento dei prerequisiti minimi per diventare docente sulla sicurezza:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #3

Attestato di frequenta, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione della durata di 40 ore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi citati a cui il soggetto deve partecipare devono essere organizzati dai soggetti preposti nel Decreto legislativo 81/08.

Unitamente alle 40 Ore di corso il soggetto deve aver racimolato almeno 18 mesi di esperienza lavorativa coerente con la materia della docenza.

Inoltre il soggetto può scegliere una delle seguenti alternative obbligatorie al conseguimento dei prerequisiti minimi per diventare docente sulla sicurezza:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #4

Esperienze lavorativa almeno triennale nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica di docenza, Unitamente a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #5

Esperienza nel ruolo di R.S.P.P. per almeno sei mesi, o di A.S.P.P. per almeno dodici mesi (questi possono esercitare la docenza solo nel settore A.T.E.C.O. di riferimento) Unitamente a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #6

Precedente esperienza come docente per 90 nell' area tematica coerente con quella della docenza.


Al fine di comprenderne meglio l'individuazione possiamo suddividere le aree tematiche in tre gruppi: 

- Area Normativa/Giuridica/Organizzativa

- Area Igienico Sanitaria (Nel Caso di Materie che hanno a che fare con l'aspetto tecnico e sanitario)

- Area Relazioni/Comunicazione

Come abbiamo visto il percorso formativo in didattica appare una delle possibilità più versatili in tutti e sei i criteri di qualificazione. Questo può essere inteso come formazione universitaria, nel caso di scienze della comunicazione, oppure, grazie allo stesso Decreto interministeriale del Marzo 2013, anche come corso per i formatori sulla sicurezza. Il suddetto corso, infatti, contiene nozioni giuridiche e legate alla comunicazione che è l'aspetto più complesso dell'insegnamento di qualsiasi materia.

La Normativa prevede l'aggiornamento triennale della formazione dei formatori per la sicurezza, tale formazione prevede 24 ore di corso, conseguibili anche in FAD, oppure 24 Ore di esperienza come formatore nell'area formativa di competenza.







mercoledì 1 febbraio 2017

LAVORATRICI GESTANTI NEL D.V.R.



LAVORATRICI GESTANTI
Come trattarlo sul D.V.R.

Secondo L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella scelta dei macchinari, della disposizione del luogo di lavoro e nella scelta delle sostanze usate nei processi lavorativi, deve tenere conto dei lavoratori particolarmente a rischio, come ad esempio portatori di apparecchi biomedici.
L' esempio più lampante è quello delle lavoratrici gestanti, infatti il datore di lavoro nell'assolvere i propri obblighi tiene contro della presenza delle dipendenti in attesa. 
Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve attestare, previo confronto con il medico del lavoro e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, che le condizioni di lavoro non siano rischiose per le lavoratrici gestanti e, in caso contrario, quali sono le misure di prevenzione e protezione. 



La Legge numero 53 del 08 Marzo 2000  invece parla delle lavoratrici gestante ed elenca quali sono le facoltà di queste ultime, duranti i mesi di gestazione.
La lavoratrice incinta ha la facoltà di ritirarsi dalle attività lavorative a un mese dalla data del presunto parto e può rientrare in attività dopo quattro mesi dalla nascita.
Queste due facoltà ovviamente vengono prese in esame dal medico, a condizione che questo attesti che tale opzione non arrechi alcun danno alla gestante o al nascituro. 

Il DDL Deve formare e informare tali lavoratrici dei rischi che corrono sui luoghi di lavoro e quali sono le inziative di prevenzione e protezione da adottare al fine di evitare tali rischi. 

Inoltre un opuscolo redatto dal ministero della salute in collaborazione con INAIL parla più chiaramente dei divieti, degli obblighi e le premure adottate in ambito aziendale per le gestanti. 

Per esempio le seguenti attività non possono essere eseguite dalle operatrici entro il termine di interdizione dal lavoro: 

- lavori su scale e impalcature mobili e fisse
- lavori che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che costringano in posizioni affaticanti
- lavori con macchine mosse a pedali, attivate a pedali che richiedano un ritmo incalzante o un notevole sforzo
- lavori di assistenza e cura di indigenti e malati ricoverati per malattie infettive o mentali
- lavori di monda e trapianto del riso.

Un altro esempio di cura delle gestanti nei processi lavorativi riguarda la movimentazione manuale dei carichi, infatti le donne in attesa non possono: 

- sollevare un peso a schiena curva
- non eseguire una torsione del busto spostando un oggetto
- non mantenere oggetti lontano dal baricentro del corpo
- non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte
- non sollevare un carico bruscamente
- evitare il trasporto di un grosso peso con una mano

occorre prestare particolarmente attenzione anche a situazioni di pendolarismo che possono comportare situazioni di stress oltre che l'esposizione a rumore e vibrazioni, pericolose per le gestanti. 

martedì 31 gennaio 2017

BRESCIA, RECORD DI INFORTUNI SUL LAVORO NEL 2016


Brescia, record di infortuni sul lavoro 
Secondo CISL Lombardia la Regione è una delle più colpite d' Italia. 


Brescia, 30/01/2017

Sono 116.049 i casi di infortunio sul lavoro denunciate al 31 Dicembre del 2016, un quadro spaventoso per una regione attiva dal punto di vista industriale. Sono proprio l' industria e i servizi i settori più colpiti,  oltre al settore pubblico e quello agricolo, secondo un rapporto redatto dal dipartimento di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro della Cisl Lombardia. 
Grazie alle denunce dell' INAIL e delle ATS (ex ASL) è stato possibile capire che la decrescita degli episodi di incidente e infortunio sul lavoro è quasi ferma, precisamente del 0,01%, nel 2015 gli infortuni nella regione sono stati 116.068.

Anche gli infortuni mortali sono diminuiti rispetto all' anno appena trascorso, Quest'anno sono "solo" 86 incidenti mortali in Lombardia, contro i 124 del 2015. 
Un segnale chiaro di una politica che lentamente comincia a funzionare e che potrebbe solamente essere implementata, soprattutto in zone economicamente attive come quella in questione. 

A Brescia invece record di infortuni mortali, nel 2016 sono state 9 le vittime sui luoghi di lavoro.



NIOSH SLM - L'APP CHE TI PERMETTE DI MISURARE IL RUMORE NEL TUO AMBIENTE DI LAVORO.


NIOSH SML
L'APP PER iOS CHE TI PERMETTE DI MISURARE IL RUMORE NEL TUO AMBIENTE DI LAVORO. 

Provate ad immaginare se i lavoratori, in tutto il mondo, potessero condividere l'esposizione a cui sono sottoposti nel luogo di lavoro usando semplicemente il loro smartphone.
In questo modo gli scienziati e i professioni del settore della sicurezza potrebbero monitorare e raccogliere dati più efficientemente e soprattutto potrebbero elaborare e implementare le attività di prevenzione e protezione da eventuali danni causati dalla suddetta esposizione. 
Non sono, i lavoratori esposti sarebbero più consapevoli del proprio ambiente di lavoro e dei possibili danni al proprio udito.

L'idea era veramente intrigante nel 2014, la NIOSH HEARING LOSS TEAM ha valutato 192 app per android e iOS esaminando con criteri stabiliti la loro affidabilità.
IN seguito alla ricerca, avendo constatato che la quasi totalità delle app disponibili  non eseguivano rilevazioni accurate che potessero essere utili alla raccolta dei dati in ambito aziendale, NIOSH decide di collaborare con EA LAB, un app developer, per creare sulle piattaforme iOS uno strumento affidabile che potesse avvicinarsi alle rilevazioni fatte con strumenti professionali.

IL NIOSH Sound Level Meter (NIOSH SLM) è disponibile negli store dei dispositivi Apple ed è totalmente gratuito. 



L' applicazione funziona sia con il microfono interno che con quello esterno e riporta anche i valori standard del rumore di molti strumenti presenti in ambito lavorativo.
Tuttavia anche se NIOSH SLM ha superato di fatto i test fatti per le altre app in fase di studio gli sviluppatori ci tengono ad informare che difficilmente l'app può sostituire gli strumenti professionali già usati in questo ambito. Tuttavia questo non ci impedisce di provare l'App e farci una nostra idea sul suo funzionamento, oltre che attendere eventuali sviluppi simili a questo che possano facilitare il controllo delle esposizioni negli ambienti di lavoro e quindi alleggerire l'onere economico imposto ai datori di lavoro. 

LINK AD I-TUNES PER SCARICARE L'APP 
(DISPONIBILE SOLO PER iOS) 
https://itunes.apple.com/us/app/niosh-slm/id1096545820?mt=8




venerdì 27 gennaio 2017

IL BANDO ISI INAIL 2017 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

BANDO ISI INAIL 2017

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'INAIL pubblica il bando per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.




Il bando pubblicato dall 'INAIL a fondo perduto che copre il 65% dei progetti di miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo massimo erogato dall' Ente è di 130.000 Euro. contributi sono erogati per progetti di miglioramento delle condizioni di SSL, come ad esempio:

Progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività o progetti per la messa in sicurezza di luoghi non in regola con il decreto. 

Il progetto finanzia l'acquisto di macchinari, attrezzature e altre spese utili alla realizzazione del progetto. La domanda deve essere presentata entro il  05 Giugno 2017, nell' apposita sezione del portale inail.


Una volta completata la fase di caricamento della domanda e scaricato il codice identificativo, le imprese dovranno attendere la pubblicazione da parte dell’Inail della data di “Click Day”. In tale data le domande dovranno essere trasmesse elettronicamente. L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà al riguardo pubblicata la graduatoria sul portale dell’Inail e unicamente le domande che verranno ammesse in tale graduatoria potranno accedere alla fase successiva, ossia di compilazione e trasmissione della documentazione cartacea.